Luigi Civita

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Consorzi di Bonifica: il ritorno al medioevo

Sparisce l'ICI, ma un'antica gabella di medievali fattezze riprende a tormentare migliaia di cittadini italiani. Parliamo della temuta e onnipresente tassa di bonifica, passata indenne alla seconda guerra mondiale, ai vari governi e alle legislature che si sono susseguite nel corso degli anni, superando per longevità anche la ormai deceduta imposta comunale sugli immobili. Dal Nord al Sud, nessuno è al sicuro.
I consorzi di bonifica furono istituiti negli anni 30, con Regio Decreto, e da allora di tanto in tanto si svegliano da un atavico torpore e per far quadrare i bilanci vessano i cittadini prima con innocue richieste di pagamento, che possono essere tranquillamente ignorate, e poi con cartelle esattoriali che, se non pagate, comportano conseguenze gravi che possono arrivare al pignoramento dei propri beni mobili e immobili.
Qualora aveste ricevuto anche voi una richiesta di pagamento che ritente ingiusta, prima di pagare leggete attentamente quando riportato di seguito.
Se la richiesta è un semplice avviso di pagamento, potete ignorarlo, perché non trattandosi di raccomandata il Consorzio non ha modo di dimostrare l'invio.
In caso di cartella esattoriale, invece, bisogna procedere a una contestazione entro 60 giorni dal ricevimento; in caso contrario le conseguenze potrebbero essere serie e arrivare al pignoramento.
Ma vediamo, anzitutto, quali sono le situazioni in cui a mio avviso (e dei legali che mi seguono) il pagamento non è dovuto.

Il R.D. n. 215 del 13/02/1933 e succ. modif. che disciplina la bonifica integrale e la relativa attività dei consorzi di bonifica, nel Titolo II - capo II Della spesa delle opere e della sua ripartizione - all'art. 10 stabilisce: "nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica[...]". Questo significa che una condizione per ritenere legittima la richiesta di pagamento è il beneficio. In assenza di esso, la richiesta non è legittima.
Il principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9857 del 14 ottobre 1996, la quale ha stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione.
Sulla question si è espressa anche la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria - Sezione I che, con sentenza del 24/03/2005 n. 12, ha affermato che il beneficio di carattere fondiario che deve interessare gli immobili soggetti al contributo obbligatorio non può essere generico perché diversamente andrebbe perduta l'inerenza al fondo beneficato e quindi verrebbe meno il carattere di onere reale che l'assoggettamento a contribuzione obbligatoria riveste.
È impostante notare che l'onere della prova dei lavori eseguiti e del beneficio tratto dall'immobile spetta al Consorzio e non al potenziale contribuente.

Viene violato anche il diritto della doppia imposizione. L'art. 11 comma 1 della L.R. Campania n. 24/2006, che modifica il comma 3 dell'art. 13 L.R. Campania n. 4/2003, ha sancito che "non hanno l'obbligo del pagamento di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, comprensiva del servizio di pubblica fognatura". Se il vostro immobile si trova nella regione Campania e per esso pagate acqua e servizio di fognatura, non vi toccherebbe pagare. Probabilmente, anche in altre regioni esistono leggi locali analoghe.

Sussiste anche il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241: il contribuente deve poter ricavare tutti gli elmementi dell'imposizione dall'atto impositivo; condizione che viene a mancare dalla lettura della cartella, che riporta una fantomatica dicitura "tassa di bonifica xxxx". Si è espressa in tal senso anche la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza il 14.12.2005.


Considerati questi aspetti (a cui se ne potrebbero aggiungere molti altri), cosa fare? Le indicazioni che vi ho fornito nascono da ricerche svolte in Internet, e pertanto non sono da considerare esaustive o precise, ma servono a darvi degli spunti. Il primo passo è presentare ricorso alla Commissione Tributaria della località in cui è presente il Consorzio di Bonifica, chiedendo anche la sospensione del pagamento in attesa della sentenza. Attenzione a questo punto: in caso contrario, vi toccherà pagare e poi chiedere eventualmente un rimborso. Un legale potrà aiutarvi sicuramente a presentare il ricorso nel modo più opportuno. Vi ricordo che, per chi abita lungo il litorale Domitio, ci sono alcuni avvocati, associazioni e pro-loco che prestano la loro opera gratuitamente. Sicuramente, sfruttando le indicazioni che vi ho fornito, potrete iniziare la vostra battaglia personale contro una gabella di sapore medievale.

Altra cosa da fare: SCRIVETE a "Mi manda Rai 3", al Gabibbo, alle Iene, a chiunque vi venga in mente. Se saremo in tanti, magari ci dedicheranno qualche minuto e riusciremo a smuovere le acque!
Per qualsiasi informazione o delucidazione, potete contattarmi via email.

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